11 luglio 2022

Cessione del Credito:


Cos'è?

La norma

Nella definizione di legge si fa riferimento all’articolo 1260 del codice civile. Cosa dice la legge? “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”. L’articolo in questione specifica la modalità in cui avviene la cessione del credito ma anche i soggetti interessati dall’operazione.

I soggetti della cessione del credito

Nella cessione del credito si delineano tre figure:

il cedente: è il creditore, colui che attende il pagamento da parte di un debitore e decide di cedere il suo credito e il diritto a riscuoterlo;

il cessionario: è il soggetto che si fa carico del credito e del diritto a riscuoterlo sia in forma gratuita sia a titolo oneroso con una commissione;

il ceduto: è il debitore che deve saldare un pagamento nei confronti del cedente e non può opporsi alla cessione del credito ma la legge parla di “notifica della cessione”, quindi è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell’avvenuta cessione attraverso qualsiasi tipo di comunicazione anche verbale.

Le tipologie di cessione del credito

La cessione del credito può avvenire in due modi, pro soluto e pro solvendo. Così come specificato nell’articolo riguardante il pro soluto e il pro solvendo, anche nel caso del trasferimento del credito possiamo avere diverse tipologie.

Nella cessione pro soluto, il cedente garantisce al cessionario soltanto l’esistenza di un credito, senza dare alcuna garanzia sull’effettiva riscossione di esso. In questo caso viene trasferito il rischio da un soggetto a un altro che decide di farsi carico totalmente del debito e di ogni diritto di riscossione, perciò, terminato il contratto, il cedente non ha più alcun obbligo.

Nella cessione pro solvendo, invece, il cedente non soltanto garantisce l’esistenza del credito ma anche che il debitore provvederà all’effettivo pagamento. Si tratta di una tipologia completamente differente dalla prima perché, nel caso di mancato pagamento da parte del debitore, il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

Nel contratto di cessione del credito deve essere specificato se si adotta la formula pro soluto o pro solvendo, in caso di mancata precisazione allora si applicano le regole pro soluto, quindi all’atto di cessione il cessionario si assume il rischio dell’insolvenza del credito e il cedente è liberato da ogni onere.

La cessione pro soluto è sicuramente la soluzione finanziaria più vantaggiosa per l’imprenditore in quanto incassa subito la liquidità necessaria e si libera di ogni tipo di rischio, mentre il cessionario si fa carico di tutti gli oneri derivanti dalle azioni di recupero crediti nei confronti del debitore. Non tutti i soggetti, però, possono accedere a questa forma di cessione del credito: può essere effettuata soltanto nei confronti di società iscritte nell’elenco tenuto dall'Uic ex. Art. 106 D.L. 1/9/1993 n. 385 e deve riguardare tutti i crediti esistenti derivanti dall’attività oggetto della società, non è possibile quindi la cessione infragruppo.

Limiti alla cessione del credito

La cessione del credito può avvenire per somme di denaro oppure per altri tipi di prestazioni purché siano fungibili, ovvero scambiabili. Il già citato articolo 1260 del codice civile parla, però, di alcune limitazioni. Tra i crediti che non possono essere ceduti ci sono:

quelli di carattere personale, che la legge connota come “intuitu personae”, ad esempio il credito tra il datore di lavoro e il suo dipendente,

quelli per i quali esiste un esplicito divieto da parte della legge, come i crediti di carattere alimentare, dei minori, di persone interdette;

6. quelli per i quali entrambe le parti (creditore e debitore) hanno convenuto l’incedibilità.

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